13 Set 2021 Esterometro addio dal 2022: cosa cambia
I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, attualmente hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, con periodicità trimestrale, i dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, con esclusione delle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e delle operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.
Cosa cambia per le operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° Luglio 2022?
L’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ed il Decreto Legge 146/2021 stabiliscono che i dati fino ad ora trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il cosiddetto Esterometro vengano invece trasmessi tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML della fattura elettronica.
Questo tipo di trasmissione dei dati dovrà essere effettuato:
- per le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi, emettendo una fattura elettronica di tipo TD01.
- per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni, generando e trasmettendo al Sistema di Interscambio una fattura elettronica di tipo TD17, TD18 o TD19.
In particolare, per quanto riguarda le fatture passive, si dovrà scegliere tra:
- Documento elettronico di tipo TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
- Tipo TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993.
- Tipo TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.