Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 13/E del 2 Luglio 2018, in cui fornisce alcuni chiarimenti  in tema di fattura elettronica, in risposta ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singoli contribuenti.

Le tematiche affrontate sono:

  • Tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica
  • Fatturazione per i soggetti identificati in Italia
  • Fatturazione differita e termini di trasmissione delle fatture
  • Modalità di inoltro di una fattura scartata
  • Fatturazione elettronica e appalti
  • Registrazione e conservazione

 

Tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica

Devono essere documentare con fattura elettronica tutte le cessioni, effettuate tra soggetti passivi Iva, di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Sono comprese anche le cessioni intermedie (ad es acquisto del singolo distributore da un grossista).
Restano escluse le cessioni di benzina e gasolio utilizzati ad esempio per aeromobili, imbarcazioni e veicoli agricoli.

Ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica

Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti non residenti ma meramente “identificati” in Italia (a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione) ed i residenti nei comuni di Livigno e Cmpione d’Italia.

Vi è comunque la possibilità di inviare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, dando loro la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, nel caso facciano richiesta.

Fatture differite e termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio

La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione (cessione del carburante), fatte salve le eccezioni espressamente previste, ad esempio, le fatture differite.
La fattura deve essere inviata tempestivamente al Sistema di interscambio. In assenza di scarto, i tempi di elaborazione saranno considerati marginali, essendo rilevanti la sola data di formazione e contestuale invio al Sistema di interscambio.
Inoltre, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l’invio al Sistema di interscambio di un file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.

Modalità di inoltro di una fattura scartata

Se una fattura viene scartata dal Sistema di interscambio, dovrà essere nuovamente inviata tramite Sdi, entro 5 giorni dalla notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario.

Se questo non fosse possibile si può emettere:

  • una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata e successivamente stornata con variazione contabile interna oppure
  • una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo

 

Fatturazione elettronica e appalti

Per quanto riguarda gli appalti, l’obbligo di fatturazione elettronica:

  • si applica solo nei confronti di subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (Dlgs 50/2016)
  • si applica solamente a titolari di contratti di subappalto propriamente detto (eseguono direttamente una parte dello stesso) o ai subcontraenti (coloro che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore)
  • non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come Pa
  • in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

 

Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche

Restano validi gli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute già chiariti in precedenti documenti.
Sarà possibile conservare anche copie informatiche conformi delle fatture elettroniche, in formati quali “pdf”, “jpg” o “txt
Chi emette/riceve fatture elettroniche può conservarle sia in Italia che all’estero, in Stati con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza.
Un’ultima precisazione riguarda il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate, che potrà essere utilizzato per tutte le fatture elettroniche, comprese quelle emesse nei confronti della pubblica amministrazione e transitate tramite il Sistema di interscambio.

La tua azienda è pronta per la fatturazione elettronica?