Fatturazione elettronica al via: cosa cambia e FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Il 2019 comincia con una novità importante per le aziende italiane: l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

 

Obbligo di fatturazione elettronica: le date da ricordare

L’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione nel nuovo formato elettronico è già in vigore dal 31 Marzo 2015 per tutte le fatture emesse verso Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici nazionali (la cosidetta fePA).

Con la Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche ai rapporti tra le imprese (B2B) e tra imprese e privati (B2C).

In questo caso l’entrata in vigore dell’obbligo si delinea nel seguente modo:

  • 1 Luglio 2018: obbligatorietà di fattura elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti stipulati con una pubblica amministrazione e per la filiera delle cessioni di benzina e gasolio ad uso autotrazione. Esclusivamente per quanto riguarda gli impianti stradali di distribuzionel’obbligo è slittato al 1° gennaio 2019.
  • 1 gennaio 2019imprese e professionisti stabiliti in Italia, titolari di partita iva devono adeguarsi all’invio e ricezione di fatture elettroniche.

 

Gli esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica

Vi sono alcuni soggetti che restano esonerati dall’obbligo di emettere fatture nel nuovo formato elettronico verso privati:

  • i contribuenti minimi (regime di vantaggio)
  • i contribuenti nel regime forfettario
  • gli agricoltori in regime speciale
  • medici, farmacisti e operatori sanitari per quanto riguarda le operazioni oggetto di trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria, per il periodo d’imposta 2019.
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro annui

 

Sono inoltre escluse dall’obbligo tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia. Per queste operazioni ci sarà però l’obbligo di comunicazione mensile dei dati, il cosiddetto “esterometro”.

Come si emette una fattura elettronica?

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono state definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

A differenza delle fatture cartacee o digitali fino ad ora utilizzate, la fattura elettronica deve essere un file in formato XML, che rispetti le specifiche tecniche definite nel provvedimento. Sarà necessario quindi utilizzare un software specifico per la creazione del file.

La fattura deve poi essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI), che assume il ruolo di “postino”, raccogliendo, smistando e consegnando le fatture elettroniche.

I canali tramite cui è possibile inoltrare la fattura al SdI sono:

  • Posta elettronica certificata (PEC)
  • canale telematico (ftp o web service) accreditato
  • il servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate

 

Vi è inoltre la possibilità di delegare la trasmissione ad un intermediario o un provider che offre servizi specifici per la fattura elettronica.

NB: I canali FTP o Web Service sono canali telematici dedicati e sempre attivi tra i server dell’azienda ed il Sistema di Interscambio. Come riportato dall’Agenzia delle Entrate, “questa procedura, quindi, è rivolta a quegli operatori caratterizzati da un particolare grado di informatizzazione, capaci di gestire con continuità e con costante presidio di personale il sistema informativo collegato al SdI e che devono trasmettere un numero molto rilevante di file fatture elettroniche.”
L’attivazione di questi canali prevede la stipula di un “accordo di servizio” con il SdI attraverso l’invio di un’apposita “richiesta di accreditamento”.

I controlli effettuati dal Sistema di Interscambio

Una volta che la fattura è stata trasmessa, il SdI verifica:

  • che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva
  • che i valori della partita Iva del fornitore e della partita Iva/Codice Fiscale del cliente siano esistenti in Anagrafe Tributaria
  • che sia inserito l’indirizzo telematico dove recapitare il file
  • che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva

 

Gli esiti dell’invio

Se i controlli hanno esito positivo, il Sistema di Interscambio consegna la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

Se invece i controlli non vanno a buon fine, la fattura viene scartata e lo SdI invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto. All’interno della ricevuta sarà indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto. In questo caso la fattura si considera non emessa e si dovrà correggere l’errore ed inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta: l’Agenzia delle Entrate consiglia, se possibile, di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata.

Vi è poi una terza possibilità: se la casella PEC/canale telematico FTP o Web Service, dove il SdI prova a recapitare il file della fattura, non risulta attiva (ad esempio perchè la casella PEC è piena oppure il server del canale telematico è spento), il SdI mette a disposizione il duplicato della fattura nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto che ha trasmesso il file riceve una ricevuta di impossibilità di consegna, all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente.
In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Il fornitore deve avvisare il cliente, ad es. tramite email o telefonicamente, che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La data di decorrenza della detraibilità dell’Iva, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/download della fattura.

Quando deve essere emessa la fattura elettronica

In linea con quanto già previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione: le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento della stipulazione, quelle di beni mobili nel momento della consegna o spedizione, le prestazioni di servizi all’atto del pagamento del corrispettivo.

La fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema d’interscambio (Sdi), ne consegue che dovrebbe essere inviata al Sistema di interscambio in tempi ristretti. Il decreto fiscale (Dl 119/2018) prevede quindi che:

  • dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non verranno applicate sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo; le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
  • dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, indicando la data di effettuazione se diversa da quella di emissione.

 

Vi è comunque ancora la possibilità di emettere fatture differite nel caso di operazioni eseguite nel mese precedente e documentate con documenti di trasporto (Ddt): si può quindi emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando come data di emissione quella di effettiva emissione del documento.

Come si riceve una fattura elettronica

Le fatture elettroniche vengono recapitate dal Sistema di interscambio (Sdi) ad un indirizzo PEC o su un canale telematico accreditato (Ftp o Web Service) prescelto dal destinatario. Vi è anche la possibilità di delegare il recapito della fattura ad un intermediario/provider di servizi per la fattura elettronica.

Per poter ricevere le fatture è quindi necessario comunicare al fornitore la propria partita Iva, i propri dati anagrafici e l’indirizzo
telematico (PEC oppure Codice Destinatario di 7 cifre legato al canale FTP/web service).

Per rendere più sicura e veloce questa procedura, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono:

  • registrare presso il SdI l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture
  • generare e portare con sè un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI.

Queste operazioni possono essere effettuate dall’operatore Iva (o da un suo intermediario appositamente delegato) nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”  dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di consumatore finale privo di partita IVA, il cedente/prestatore dovrà comunque inviare la fattura al Sistema di interscambio (Sdi), indicando come Codice destinatario “0000000” e compilando il campo “codice fiscale” del cliente. La fattura verrà recapitata nella sua area riservata all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate. Dovrà comunque essere cosegnata una copia della fattura in formato pdf o cartaceo, salva espressa rinuncia del cliente, preferibilmente scritta.

Tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di interscambio).

La conservazione delle fatture elettroniche

Sia chi emette, sia chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente a norma, seguendo un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il processo di conservazione elettronica a norma viene fornito da operatori privati certificati, ma anche l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di questo tipo per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Per aderire a questo servizio gratuito si dovrà sottoscrivere apposita adesione all’accordo con l’Agenzia delle entrate, da rinnovare ogni tre anni.

 

Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Riportiamo alcune delle risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Potete leggere tutte le F.A.Q. pubblicate cliccando qui.

  • Siamo una società di capitali,  fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.
    Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”.
  • Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?
    Risposta: Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.
  • In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.
    Risposta: Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
  • Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?
    Risposta: Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe  Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.
  • Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
    Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.
  • Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?
    Risposta: L’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.
  • Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
    Risposta: L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di
    variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere
    elettronica.
  • Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
    Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
    – emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
    – datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
    – far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
  • Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.
    Risposta: Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.
  • Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al
    detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
    Risposta: L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.
  • Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?
    Risposta: L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
  • Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.
    Risposta: Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi
    intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:
    – l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
    – l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
    Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019. Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.
  • I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?
    Risposta: Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
  • Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?
    Risposta: Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica. Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:  inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo; valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 ) entrambi con l’importo della variazione; non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 della rappresentazione tabellare).
  • L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?
    Risposta: Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.
  • Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure
    possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.
    Risposta: Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15. Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
  • E’ possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio
    Risposta: Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.
  • E’ possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
    Risposta: L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.
  • E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?
    Risposta: In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.
  • Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l’Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di “allarme” prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? E’ possibile ratificare comunque l’allungamento della gestione di conservazione?
    Risposta: Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all’operatore l’approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora
    l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.
  • Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?
    Risposta: Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.
  • Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?
    Risposta: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis,del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai
    sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del
    cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.
  • I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso  dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.
    Risposta: Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture
    elettroniche inviate al SdI.
  • Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile?
    Risposta: Nel caso di specie si ritiene che, , avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.
  • Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
    Risposta: Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa. Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.
  • [Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche ] Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?
    Risposta: Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto
    con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.
    Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:
    1. predisporre il messaggio di PEC;
    2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
    3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.
    Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.
  • [Emissione delle fatture elettroniche] Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene?
    Risposta: L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]». In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991). Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:
    a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
    b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
    L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.
    Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci. Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.
    Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
    – nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure
    “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
    – nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del
    documento commerciale);
    – nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento
    commerciale);
    – nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.
  • [Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)] Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d’Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?
    Risposta: Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15). Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”.
  • [Compilazione della fattura elettronica] Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972.
    Risposta: Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco
    “DatiBollo” con l’importo dell’imposta. Si ricorda, poi, che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24).
    I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.
  • [Compilazione della fattura elettronica] Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell’agente di commercio e dei rappresentanti?
    Risposta: Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:
    – 2.2.1.16.1 <TipoDato>  = CASSA-PREV
    – 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
    – 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
    – 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato
  • [Compilazione della fattura elettronica] Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle
    nella fattura elettronica?
    Risposta: Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purchè opportunamente documentate. Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).
    Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione). Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese “forfettarie” previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all’imponibile, e quindi al calcolo dell’IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “DatiBeniServizi” con inserimento dell’aliquota IVA della prestazione.
  • [Emissione delle fatture elettroniche] L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.
    Risposta: I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
    Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.