Le principali novità del Codice dell’Amministrazione Digitale n° 6

Quali sono le principali novità del CAD n° 6?

Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) versione 6 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dal 27/01/2018 il provvedimento è entrato in vigore.

Con questo aggiornamento, il CAD ha acquisito una nuova impostazione, in cui vengono definiti i principi generali e le linee guida, ma non vengono definite delle soluzioni tecniche specifiche: questo permette di svincolare le tecnologie dalla norma, lasciandole libere di evolversi.

Documenti digitali e firme elettroniche

Il nuovo CAD introduce una nuova modalità di creazione dei documenti informatici, che hanno la medesima efficacia probatoria di quelli sottoscritti con firma elettronica qualificata o avanzata.

Con il correttivo al CAD vengono stabiliti i requisiti che devono essere soddisfatti da un documento digitale perché rispetti l’obbligo della “forma scritta”, ossia quando la firma elettronica può essere considerata equivalente a quella autografa.

Il comma 1-bis art.20 fornisce le seguenti definizioni:

“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”

I dettagli tecnici saranno poi definiti in linee guida da parte di AgID.

Accreditamento AgID

I vantaggi della conservazione sostituivaPer quanto riguarda l’accreditamento AgID per la conservazione digitale il nuovo CAD prevede che il soggetto interessato:

“deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonché delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell’attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.”

Quindi si evince che i procedimenti di qualifica e accreditamento non saranno più gratuiti come stabilito all’inizio dell’ultimo capoverso del comma.

Il domicilio digitale

Il domicilio digitale è un recapito a cui cittadini e imprese possono ricevere comunicazioni aventi valore legale in formato elettronico.

Secondo le nuove regole del CAD ogni impresa, professionista e cittadino ha la possibilità di eleggere un domicilio digitale, che può essere qualunque indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o recapito qualificato europeo. Il nuovo regolamento sembra, di fatto, riportare che nel breve periodo tutti i cittadini dovranno avere un domicilio digitale.

Una volta terminata la fase di popolamento, gli elenchi di indirizzi digitali confluiranno nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Questo permetterà di eliminare l’invio di comunicazioni cartacee e la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli per ritirare le comunicazioni in formato cartaceo.

Open Data

Sul fronte Open Data è prevista l’istituzione di una piattaforma nazionale per i dati pubblici, chiamata Data & Analytics Framework (DAF), gestita dall’ISTAT.

Nel nuovo CAD vengono inoltre definiti il “formato aperto” e i “dati in formato aperto”.

La decisione su quali dati potranno confluire nella piattaforma e quali saranno le garanzie a tutela della privacy dei cittadini spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Garante per la protezione dei dati personali.

Difensore civico

Il correttivo CAD prevede l’istituzione di un unico Difensore Civico Digitale presso AgID, non più in ogni amministrazione (di difficile attuazione), che può intervenire in caso di mancato rispetto del codice o di mancato riconoscimenti dei diritti dei cittadini da parte di uffici PA.

Fonte: agendadigitale e Futurodigitale

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