17 Mag 2018 Le ultime novità in tema Fatturazione Elettronica B2B
Il 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha emenato un importante provvedimento attuativo (e relativo allegato con le specifiche tecniche) in tema di Fatturazione Elettronica tra privati. È stata pubblicata anche una circolare con alcuni dettagli e chiarimenti sull’obbligo che dal 1° luglio 2018 riguarderà le cessioni di carburanti e le prestazioni di subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti stipulati con la PA.
Indice dei contenuti
Il provvedimento attuativo in tema Fattura Elettronica tra privati
Lo scorso 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo 89757/2018 ed il relativo allegato contente le specifiche tecniche in tema di fatturazione elettronica tra privati.
Quali novità sono state introdotte, rispetto a quanto detto fino ad ora?
Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica
Viene confermata la defizione di fattura elettronica quale documento informatico, in formato strutturato (XML) e trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio, che provvede a recapitarlo al ricevente.
L’allegato riporta le specifiche tecniche da seguire per preparare il file XML correttamente. Sarà possibile integrare le informazioni obbligatorie con ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo.
L’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione tre strumenti gratuiti per la creazione del file: una procedura web, un’app ed un software installabile su pc.
Ovviamente vi è sempre la possibilità di utilizzare software e piattaforme private che rispettino le specifiche dell’allegato A.
Trasmissione della fattura e controlli sui file
Chi emette la fattura la trasmetterà al Sistema di Interscambio, che provvederà al recapito al destinatario.
Le modalità di trasmissione sono:
- PEC – posta elettronica certificata
- Servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, cioè procedura web e app
- Web service
- FTP
Per l’utilizzo di web service o FTP quali modalità di trasmissione, è richiesto un preventivo accreditamento al Sistema di Interscambio, che permetterà di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica e il SdI, e fornirà un codice destinatario univoco.
Una volta ricevuti i file, il SdI effettua dei controlli (anche sulla firma elettronica, se presente): se questi non vengono superati viene recapitata una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente e la fattura viene considerata non emessa.
Se invece i controlli hanno esito positivo, il soggetto trasmittente riceverà una ricevuta di consegna della fattura.
La trasmissione potrà essere effettuata anche da un intermediario.
Recapito della fattura elettronica
Come anticipato, sarà il SdI a provvedere al recapito della fattura al cessionario/committente.
Anche in questo caso la fattura potrà essere recapitata ad un intermediario.
Le modalità di recapito sono:
- PEC
- Web service
- FTP
Per utilizzare FTP e web service viene richiesto un accreditamento preventivo al Sistema di Interscambio.
Se non fosse possibile recapitare le fatture all’indirizzo specificato, la fattura verrà resa disponibile al committente nella sua area personale nel sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso chi ha emesso la fattura deve comunicare il prima possibile al destinatario che l’originale della fattura si trova nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e contestualmente potrà fornire una copia informatica o analogica della fattura.
Per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti di un consumatore finale o di un soggetto rientrante nel “regime di vantaggio”, regime forfettario o produttore agricolo, la fattura verrà messa a disposizione nella sua area personale nel sito dell’Agenzia delle Entrate e verrà fornita una copia informatica o analogica della fattura stessa.
A parte in caso di scarto, verrà sempre resa disponibile un duplicato informatico della fattura originale nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Data di emissione e di ricezione della fattura
La data di emissione della fattura è quella riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file.
La data di ricezione della fattura da parte del destinatario sarà indicata nella Ricevuta di consegna.
Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura a seguito dell’impossibilità di recapitarla in altro modo, la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per le fatture verso consumatore finale o soggetto passivo in regime di vantaggio, forfettario o produttore agricolo, la data di ricezione coincide con la data di messa a diposizione.
Conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute, potranno essere conservate elettronicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per usufruire di questo servizio si dovrà aderire preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Anche in questo caso è possibile avvalersi di intermediari.
Altri servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche un servizio web di generazione di un codice QR per acquisire automaticamente le informazioni anagrafiche IVA del concessionario/commitente e del relativo indirizzo telematico.
Sarà possibile inoltre ricercare, consultare ed acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. I file saranno disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successo a quello di ricezione da parte del SdI.
Operazioni transfrontaliere
Per le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori IVA residenti dovranno trasmettere le seguenti informazioni:
- Dati identificativi del cedente/prestatore
- Dati identificativi del cessionario/committente
- Data del documento comprovante l’operazione
- Data di registrazione dei documenti ricevuti e delle note di variazione
- Numero del documento
- Base imponibile
- Aliquota IVA applicata
- Imposta
Tale comunicazione è facoltativa nel caso sia stata emessa una bolletta doganale.
La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso/ data di ricezione.
Circolare n° 8/E su cessioni di carburanti e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti
Questa circolare, pubblicata lo scorso 30 Aprile, specifica alcuni importanti dettagli riguardanti l’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1 luglio 2018, per cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Cessione di carburanti
L’obbligo riguarderà benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Per altri tipi di carburante, l’obbligo entrerà in vigore da gennaio 2019.
La circolare specifica che l’indicazione della targa del mezzo non è obbligatoria, ma che potrà comunque essere riportata nel campo “MezzoTrasporto” per automatizzare le attività di contabilizzazione, riconciliazione e controllo.
Saranno valide fatture elettroniche riepilogative, che dovranno essere emesse entro il 15 del mese successivo. Vi sono però due condizioni:
- Dovranno essere riepilogate tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti
- le cessioni di carburanti devono essere accompagnante da un documento analogico o informatico, compresi i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, che presenti indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate, assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia cambiali e postali. Questi strumenti permettono infatti di provare chi ha sostenuto la spesa.
Sono validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena (ininterrotta) di pagamenti effettuati con strumenti tracciabili.
Esempio pratico: se un dipendente in trasferta paga con la propria carta di credito, debito o prepagata personale e viene poi rimborsato dal datore di lavoro, mediante un sistema di pagamento tracciabile quale bonifico bancario al momento di erogazione retribuzione, la riferibilità della spesa al datore di lavoro è corretta e pertanto sarà possibile dedurla.
Nel caso di buoni o carte carburante emessi dalla compagnia petrolifera, che consentono di recarsi presso un impianto di distribuzione gestito dalla compagnia per fare rifornimento, l’operazione dovrà essere documentata dall’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
Se invece il buono/carta permette il rifornimento presso diverse compagnie o singoli imprenditori che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione (pompe bianche), oppure l’acquisto di più beni e servizi, allora la cessione non è soggetta ad IVA e all’obbligo di fatturazione elettronica.
Prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti
L’obbligo di fatturazione elettronica sarà applicato ai soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Sarà obbligatorio indicare sulla fattura elettronica il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unitario Progetto (CUP), riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.
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