22 Dic 2016 Mini guida alle novità della fatturazione elettronica
Riportiamo parte delle informazioni fornite da ANORC, per orientarsi tra le novità della fatturazione elettronica B2B.
Il D.Lgs. 127/2015 stabilisce che:
– Dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche;
– Dal 1° gennaio 2017 il MEF mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema d’Interscambio (SDI), già reso disponibile per la FEPA. I contribuenti possono optare per la trasmissione telematica, anche mediante SdI, di tutti i dati delle fatture attive e passive.
Vi sono quindi due differenti e cumulabili previsioni normative:
- l’invio telematico delle fatture tramite SDI (non direttamente connesso ad alcun incentivo fiscale)
- la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (in questo caso sono riconosciuti gli incentivi) secondo le istruzioni fornite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e relativi allegati, mediante apposita funzionalità presente nel sito web della stessa Agenzia. L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione e per i quattro anni solari successivi a esso; se non revocata, l’opzione si estende, di quinquennio in quinquennio.
Gli incentivi previsti per la trasmissione telematica dei dati
Per i soggetti che si avvalgono delle opzioni di trasmissione telematica dei dati relativi a tutte le fatture emesse o ricevute (eventualmente anche tramite SDI) sono stati previsti alcuni incentivi fiscali:
Non si devono più presentare:
- le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- le comunicazioni di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black;
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- le comunicazioni relative alle annotazioni nei registri acquisti e IVA delle fatture relative a operazioni tra operatori economici italiani e sammarinesi
- comunicazioni degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea;
Inoltre:
- i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- sono ridotti di un anno i termini per gli accertamenti relativi alle imposte dovute ai fini IVA o sul reddito. Per ottenere la riduzione i contribuenti dovranno comunicare l’esistenza dei presupposti per ottenerla: la comunicazione andrà effettuata nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, utilizzando i modelli dichiarativi approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili
Per chi aderisce all’invio telematico dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute o di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, a partire dal 1° gennaio 2017 è previsto che vengano meno gli obblighi di:
- registrazione delle fatture di acquisto e di vendita;
- apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) e la garanzia prevista per i rimborsi dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi devono inoltre trasmettere, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per la comunicazione dei dati delle fatture, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate.
L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall’esame dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e quelli relativi alle liquidazioni periodiche IVA .Qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell’esito e potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Inviare tramite Sistema di Interscambio
Il Sistema d’interscambio si prepara a ricevere anche le fatture B2B e, per farlo, è stato recentemente adeguato il formato Fattura PA. Le nuove specifiche entreranno a regime a partire dal 1° gennaio 2017.
Per chi invierà e riceverà le proprie fatture tramite SDI non sarà necessario trasmetterne (se si è attivata la relativa opzione) o comunicarne i relativi dati.
Inoltre per le operazioni rilevanti ai fini IVA, gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del DMEF 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Sanzioni
Ai contribuenti che optano per l’invio telematico dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, una sanzione che va da Euro 250 a Euro 2.000, oltre alla perdita dei benefici e degli incentivi previsti per l’opzione della trasmissione.
Si applica una sanzione di euro 2 per ogni fattura non trasmessa o trasmessa non correttamente, con un massimo di euro 1000 per trimestre. Invece l’omessa o errata comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2000.