Semplificazioni e novità in tema fatturazione elettronica

Il 24 Ottobre 2018 è entrato in vigore il provvedimento contenente novità e semplificazioni per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica (art 10-15): vedi il DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

 

Semplificazioni sulla fatturazione elettronica: quali sono?

 

Sanzioni

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, se la fattura viene emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva, le sanzioni non si applicano.

Se la fattura viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni applicate si riducono dell’80%.

Termine di emissione delle fatture

A partire dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Per questo motivo nella fattura elettronica dovranno essere indicati alcuni dati aggiuntivi, cioè la data di cessione di beni o di prestazione di servizi e la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

Annotazione delle fatture emesse

Per quanto riguarda la registrazione delle fatture, il provvedimento stabilisce che il contribuente annoti in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente,  dovranno essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Registrazione degli acquisti

Il decreto elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Detrazione dell’IVA

Il decreto prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.